Legge Ordinaria n. 625 del 24/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1951)
Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma
dell'Esercito,  soppresso  con  l'art.  3  del decreto legislativo 20
gennaio 1948, n. 45, e conservato ad esaurimento a norma dell'art. 13
dello stesso decreto legislativo, i quali abbiano compiuto il periodo
di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo
stipendio  massimo di tenente, puo' essere conferito, previo giudizio
favorevole  delle  competenti  autorita'  giudicatrici,  il  grado di
capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di eta'
per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore.
  Gli  ufficiali  che abbiano ottenuta la promozione in base al comma
precedente  continueranno  ad  essere  compresi  nell'organico  degli
ufficiali   subalterni   dell'Arma   di   fanteria,   come  stabilito
dall'ultimo  comma  del  citato  art.  13  del decreto legislativo 20
gennaio 1948, n. 45.
 

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