Legge Ordinaria n. 1011 del 10/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1952)
Concessione gli un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20.000.000 di lire a favore dell'Ente nazionale. Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione a favore dell'Ente nazionale Casse
rurali,  agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di
lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attivita' nel campo
dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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