Legge Ordinaria n. 1113 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1952)
Concessione di una indennita' per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Ai  sottufficiali,  graduati  e  militari  di  truppa dell'Arma dei
carabinieri,   gia'   trattenuti   da  qualsiasi  data  o  richiamati
anteriormente al 1 gennaio 1940, collocati o da collocarsi in congedo
dalla  data  della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946),
senza  aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a
pensione  compete  una  indennita',  per una volta tanto, pari ad una
mensilita'   di  stipendio  o  30  giorni  di  paga  base,  integrati
dall'importo  mensile  della  indennita'  militare e della indennita'
militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per
ogni  anno  di  servizio  prestato  dalla  data  del  trattenimento o
dell'ultimo richiamo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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