Legge Ordinaria n. 115 del 22/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1952)
Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica Hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 20 della legge 23 luglio
1896,  n.  318,  modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal
regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge
21  marzo  1926,  n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n.
1636,  convertito  nella legge 17 aprile 1931, n. 466, dalla legge 14
marzo  1940,  n.  240, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  5  maggio  1947,  n.  665,  per  le  navi a propulsione
meccanica  nazionali  e  per  le  estere  equiparate,  in  virtu' dei
trattati, alle nazionali, sono fissate come segue:
    A) per approdo:
      a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta,
di navi provenienti dall'estero;
      b)  a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta
di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge
del lo Stato;
    B) per abbonamento:
      a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta
di navi provenienti dall'estero;
      b)  a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta
di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge
dello Stato.
 

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