Legge Ordinaria n. 1641 del 11/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1952)
Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio
1942,  n.  907,  sul  monopolio  dei sali e dei tabacchi e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  2.  -  Definizione  del  sale  agli  effetti fiscali. - Agli
effetti  di  questa  legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed
ogni  altra  miscela  di sali nella quale il cloro sia in proporzione
maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.
  Ai  soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica,
soggetto  a  monopolio,  sono  equiparati  al  sale  i  prodotti  non
destinati  ad  uso  alimentare  che  contengono  cloruro  di sodio in
quantita' superiore al 25 per cento".
  "Art.  3. - Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.
- L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:
    1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti,
nel  territorio  della  Repubblica  soggetto  a  monopolio, a fine di
esportazione  o  di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.
La  concessione  e'  subordinata  al  pagamento di un canone annuo da
stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze, sentito il
Consiglio di amministrazione dei monopoli;
    2)  la  fabbricazione  di tipi speciali di sale alimentare per il
consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche'
la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli,
alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;
    3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione
degli  estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero
quantitativo  di  sale  in  essi  contenuto  e'  dovuto un diritto di
monopolio  da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica,
da  emanare  su  proposta  del  Ministro  per  le finanze, sentito il
Consiglio  dei  Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio
il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo".
  "Art.  7.  - Introduzione di sale per le industrie. - Gli esercenti
le  industrie,  esistenti  nel territorio della Repubblica soggetto a
monopolio,  prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono
essere  autorizzati  dall'Amministrazione  dei monopoli ad introdurre
direttamente  dalla  Sicilia  sale  minerale  comune,  quando  questo
risulti   indispensabile   per   le   esigenze   di  tali  industrie.
L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio
da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su  proposta  del  Ministro  per le finanze, sentito il Consiglio dei
Ministri.
  Gli   esercenti   le  industrie,  esistenti  nel  territorio  della
Repubblica  soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo
dell'art.  21  possono  essere  autorizzati dalla Amministrazione dei
monopoli  ad  introdurre  il  sale comune direttamente dalla Sicilia,
dalla  Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie
soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie".
  "Art.  13.  -  Introduzione  di prodotti contenenti piu' del 25 per
cento  di  sale. - Puo' essere autorizzata l'introduzione dall'estero
di  prodotti  contenenti  piu'  del 25 per cento di sale, purche' non
siano destinati a scopo alimentare o curativo.
  Sulla quantita' di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti e'
dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale
ad uso industriale".
  "Art.  14. - Introduzione di prodotti salati. - Le carni ed i pesci
salati,  il  burro  salato,  i  formaggi,  gli estratti di carne o di
vegetali,   i   brodi   condensati   salati,  i  prodotti  del  suolo
commestibili  salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi
e  per  minestre  sono  ammessi all'introduzione nel territorio della
Repubblica  soggetto  a  monopolio,  qualunque  sia la percentuale di
cloruro  di  sodio  in  essi  contenuta  o  che si possa ottenere dai
medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.
  L'introduzione  dei prodotti suindicati e' subordinata al pagamento
di  un  diritto  di  monopolio  nella stessa misura e per la medesima
quantita'  stabilite  per la restituzione del prezzo del sale per gli
stessi  prodotti  destinati alla esportazione ai sensi del successivo
art. 23".
  "Art.  17.  -  Introduzione  dei  sali  potassici  per concimazione
agricola.   -   L'Amministrazione   dei   monopoli   puo'  consentire
l'introduzione  nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio,
di  sali  potassici  per  concimazione,  agricola anche se contengono
oltre  il  25  per cento, ma non piu' del 50 per cento, di cloruro di
sodio.
  Sulla  quantita'  di  cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e'
dovuto  un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto
del  Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro
per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri".
  "Art. 20. - Vendita di sale a prezzi speciali. - Il sale e' venduto
a prezzi speciali alle industrie:
    1) della salagione dei pesci;
    2) della pastorizia;
    3)  della  fabbricazione  del  ghiaccio  e della preparazione dei
gelati, dei vini spumanti e della birra;
    4) della preparazione del presame o caglio;
    5) della salagione delle budella;
    6) della preparazione delle pelli;
    7)  della  fabbricazione  del  sapone, delle candele, dei vetri e
delle stoviglie;
    8) della tintoria;
    9) della incubazione dei bachi da seta.
  E'  venduto, altresi', a prezzi speciali il sale da impiegarsi come
diserbante oppure per il disgelo degli scambi.
  Il  trattamento  di  cui ai primo comma del presente articolo, puo'
essere  esteso  ad  altre  industrie  per le quali l'impiego del sale
abbia  particolare  importanza,  mediante  decreto  da emanarsi entro
cinque   anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dal
Presidente   della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le
finanze".
  "Art. 21. - Vendita del sale a prezzo industriale. - Il sale comune
e'  venduto  a  prezzo  industriale  da  stabilire  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per
le  finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi
per oggetto:
    1)  la  preparazione  della  soda  (carbonato,  solfato,  idrato,
ipoclorito,  clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e
del cloruro di ammonio;
    2)  la  riduzione  dei  minerali,  la  fusione  dei  metalli e la
lavorazione del ferro e dell'acciaio;
    3)  la  produzione dei colori e delle materie intermedie per essa
occorrenti;
    4)  la  depurazione  dell'acqua  con  la permutite o con sostanze
analoghe per comportamento e funzione;
    5)  la  preparazione  dei  concimi chimici per l'agricoltura e la
preparazione del fluosilicato sodico;
    6) la fabbricazione della gomma sintetica.
  Lo  stesso  trattamento  puo'  essere  esteso  ad  altre  industrie
assimilabili  a  quelle  suindicate  per la loro natura o per la loro
importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per
la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, dal Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le finanze, sentito il
Consiglio di amministrazione dei monopoli.
  L'Amministrazione  dei  monopoli  ha  la  facolta' di escludere dal
beneficio  le  industrie  previste nel presente articolo, le quali in
uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non e
concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale".
  "Art. 23. - Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati. -
Per  le  carni  ed  i  pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli
estratti  di  carne  e  di  vegetali,  i  brodi  condensati salati, i
prodotti  del  suolo  commestibili salati, le minestre preparate ed i
condimenti  per  brodi e per minestre che si esportano all'estero dal
territorio  della  Repubblica  soggetto  a  monopolio, e' concessa la
restituzione  di  parte  del  prezzo  pagato per l'acquisto del sale,
nella  misura e per la quantita' stabilite con decreto del Presidente
della  Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze,
sentito il Consiglio dei Ministri.
  Con  decreto Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione
precedente,  entro  cinque anni dall'entrata in vigore della presente
legge, la stessa agevolazione puo' essere accordata ad altri prodotti
esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.
  Le  disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste
di bordo".

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 luglio 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                                 ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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