Legge Ordinaria n. 173 del 22/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1952)
Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  quarto  comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  5  aprile  1951,  n. 203, e'
sostituito dal seguente:
  "Qualora  la  prima  convocazione  sia andata deserta oppure nessun
candidato   abbia   ottenuto   la   maggioranza  assoluta  anzidetta,
l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine
di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia
presente  la  meta'  piu'  uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno
ottenga  la  maggioranza  assoluta  dei voti, si procede nella stessa
seduta  ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi
ha conseguito il maggior numero di voti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 marzo 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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