Legge Ordinaria n. 1789 del 03/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1952)
Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di capo di Gabinetto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica che
rivestano  le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di
Gabinetto  sono  considerati  in soprannumeri all'organico dei propri
gradi.
  Gli  ufficiali  da  considerare  in soprannumero ai sensi del comma
precedente  non dovranno in ogni caso essere piu' di due per ciascuna
Forza armata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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