Legge Ordinaria n. 2386 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1952)
Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  ruoli  degli  ufficiali  della  Marina  in  servizio  permanente
effettivo  dei  Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali,  di  commissariato  e  delle  capitanerie di porto, esistenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono,
alla  data  predetta,  la  denominazione  di  ruoli normali dei Corpi
stessi.
  Nei  Corpi  di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali,
di  commissariato  e  delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli
speciali  di  ufficiali  in servizio permanente effettivo. Tali ruoli
comprendono  i  gradi  da  guardiamarina o sottotenente a capitano di
fregata o tenente colonnello.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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