Legge Ordinaria n. 339 del 02/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1952)
Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, numero 333.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333,
e' prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i
piani  particolareggiati  di  espropriazione nei comuni di Contarina,
Donada,  Loreo,  Porto  Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e
nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.
  Nei   territori   i   delimitati   dal   precedente  comma,  l'Ente
espropriante   e   l'espropriando   possono   proporre  ricorso  alla
Commissione  censuaria centrale anche dopo la pubblicazione del piano
particolareggiato  di  espropriazione,  ai  fini della determinazione
definitiva  del  reddito  dominicale imponibile, e limitatamente alle
questioni riflettenti la non corrispondenza della qualita' di coltura
e della classe di produttivita' del fondo, rispetto ai dati risultati
dal   catasto,   in   relazione   a  notevoli  immutazioni  fondiarie
determinate dalle innondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.
  Tale  ricorso  e'  soggetto  anche alle norme contenute nell'art. 6
della  legge  21  ottobre 1950, n. 841, e nello art. 9 della legge 18
maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili.
 

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