Legge Ordinaria n. 35 del 18/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1952)
Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soggetti  all'assicurazione obbligatoria di malattia, tutti i
lavoratori  addetti  ai servizi personali e domestici che prestano la
loro  opera,  continuativa  e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere
presso  lo  stesso  datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in
natura.
  Si   intendono  per  lavoratori  addetti  ai  servizi  personali  e
domestici  le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo
la  loro  opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si
tratti  di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori,
governanti,   bambinaie   diplomate,  maggiordomi,  cuochi,  autisti,
cocchieri,  stallieri,  balie,  guardarobiere,  portieri,  custodi  e
giardinieri)  sia  che  si  tratti  di  personale  adibito a mansioni
generiche   (tuttofare,   lavandaie,   bambinaie  comuni,  camerieri,
personale di fatica).
  Sono   esclusi  i  familiari  dei  lavoratori  addetti  ai  servizi
familiari e domestici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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