Legge Ordinaria n. 397 del 22/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1952)
Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   norme   sui   contributi   di  vigilanza  previste  dal  regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1586, sono estese ai concessionari
delle  opere  pubbliche  di  bonifica  e  dei  sussidi  di  opere  di
miglioramento   fondiario,   finanziati  in  dipendenza  dei  decreti
legislativi  24  ottobre  1946,  n. 467, 20 dicembre 1946, n. 655, 22
agosto  1947,  n.  938, 12 dicembre n. 947, n. 1483, 5 marzo 1948, n.
121  e 15 aprile 1948, n. 568, delle leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10
agosto  1950,  n.  718  e 21 ottobre 1950, n. 903, con esclusione dei
lavori  di  ripristino  delle opere pubbliche danneggiate o distrutte
per  eventi  bellici e ferma restando, altresi' la eccezione prevista
dall'art.  3  della  legge  15  aprile  1942, n. 514, per le opere di
competenza  privata  da  eseguire per la colonizzazione del latifondo
siciliano.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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