Legge Ordinaria n. 40 del 18/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1952 e rettifica 26/02/1952)
Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  marescialli  maggiori  sono  tratti dai marescialli capi per due
terzi  in ordine di anzianita' mediante appositi esperimenti e non un
terzo a scelta per esami.
  La  promozione  a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei
posti  vacanti,  ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento
ad  anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed
a  quelli  giudicati  idonei  per  l'avanzamento a scelta che abbiano
compiuto almeno due anni di grado.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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