Legge Ordinaria n. 401 del 09/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1952)
Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  portieri  che  prestano  la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia  o  soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla  pulizia  con  rapporto  di  lavoro  continuativo negli immobili
urbani  adibiti  ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli
di  cooperative  a  contributo statale, e' dovuta per l'anno 1951, in
aggiunta  alla  retribuzione  del  mese  di  dicembre,  una gratifica
natalizia  nella  misura  di  una  mensilita' del salario in denaro e
della   indennita'  di  carovita  prevista  dal  decreto  legislativo
luogotenenziale  n.  303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui
alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.
  La  corresponsione  della gratifica predetta deve essere effettuata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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