Legge Ordinaria n. 608 del 17/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1952)
Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  dei  ruoli  delle  cessate  Camere  di  commercio ed
industria  il  quale,  in seguito all'inquadramento nei ruoli statali
degli   Uffici   provinciali   dell'industria  e  del  commercio,  ha
conservato  ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n.
962,  il  trattamento  di  quiescenza  previsto  dagli ordinamenti in
vigore  presso  gli  Enti di provenienza, ha facolta', nel termine di
180  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere
al  Ministero  dell'industria  e  del  commercio di essere ammesso al
trattamento  di  pensione  a  carico dello Stato con decorrenza dalla
data di inquadramento nei ruoli statali.
  Il  personale  che  si  avvale  del  disposto del precedente comma,
nonche'  quello  che, ai sensi dell'art. 8, commi primo e quinto, del
regio  decreto  27  giugno  1942,  n.  962,  abbia gia' optato per la
pensione   di   Stato,   ha   diritto,  ove  ne  faccia  domanda,  al
riconoscimento  ai  fini  della  pensione,  del servizio prestato con
rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria
ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti.
 

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