Legge Ordinaria n. 623 del 23/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1952)
Autorizzazione della spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
    1) a provvedere alla esecuzione dei lavori urgenti di riparazione
di   opere   portuali   danneggiate   dalle  mareggiate  verificatesi
nell'autunno-inverno  1950-51 nonche' dei lavori di difesa di abitati
a  termini  della  legge  14  luglio 1907, n. 542, entro il limite di
spesa di L. 1.700.000.000;
    2) a provvedere, entro il limite di spesa di L. 3.300.000.000, in
dipendenza  delle alluvioni verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51
in varie Regioni d'Italia:
      a)  al  ripristino delle opere idrauliche di 2ª categoria ed al
ripristino   delle  opere  idrauliche  di  3ª  categoria  non  ancora
consegnate  ai  Consorzi  ai  sensi  dell'art.  44 del testo unico 25
luglio  1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e
dal  regio  decreto  28  febbraio  1935, n. 248, salvo recupero delle
quote  a  carico  degli interessati in base alle norme di detto testo
unico  e  nei  modi  stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n.
1688; nonche' alla concessione di contributi, nella misura del 70 per
cento  della spesa, a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di
opere idrauliche di 3ª categoria gia' consegnate ai Consorzi stessi;
      b)  alla  concessione  di  contributi  a titolo di solidarieta'
nazionale nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e
dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori
di  riparazione  di  strade provinciali, comunali e consorziali e per
lavori di difesa di abitati;
      c)  alla  concessione  di  contributi  nella misura della meta'
della  spesa,  per  lavori  di  riparazione  e  di  ricostruzione  di
acquedotti o di fognature di pertinenza di amministrazioni comunali;
      d)  alla concessione di contributi nella misura del terzo della
spesa,  per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento,
decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali delle Province
e  dei  Comuni,  nonche'  di  edifici  destinati ad uso di culto e di
beneficenza,   che   rientrino   tra   quelli  indicati  nei  decreti
legislativi  27  giugno  1946,  n.  35  e  29  maggio  1947,  n. 649,
ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
      e)   alla   concessione   di  contributi  sulla  spesa  per  la
riparazione  o  ricostruzione  di  fabbricati  di  proprieta' privata
adibiti  ad  uso  di  civile  abitazione  o ad esercizio artigianale,
limitatamente  alle  opere  strettamente  necessarie  ai  fini  della
abitabilita' o dell'uso.
  Detti contributi saranno commisurati:
      1)  al  90  per  cento  della  spesa  per i proprietari che non
risultino  iscritti  nei  ruoli  delle  imposte di ricchezza mobile e
complementare  progressiva,  non  abbiano  altro  fabbricato  rimasto
indenne  ed  abbiano  un  reddito dominicale non superiore a L. 1600,
riferito al catasto del 1943;
      2)  al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti  nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a L. 100.000;
      3)  al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti  nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a L. 150.000.
  Ai   prestatori   d'opera  subordinata,  pubblici  e  privati,  che
risultino  iscritti  nei  ruoli della imposta complementare dell'anno
1949,  per  redditi  diversi  da quelli provenienti dalla prestazione
d'opera  subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle L.
150.000,  sara',  in  ogni  caso, corrisposto il contributo di cui al
precedente n. 3).
  Il  contributo  di cui alla presente lettera non potra' superare la
somma  di L. 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente n.
1)  e  di  L.  200.000  a  vano per gli altri; ne', complessivamente,
potra'  superare  la somma di L. 1.600.000 per ciascun proprietario a
qualunque categoria appartenga.
  La spesa di L. 5.000.000.000 di cui ai precedenti nn. 1) e 2) sara'
ripartita  fra  le  varie categorie di opere ivi previste con decreto
del  Ministro  per  i lavori pubblici di concerto col Ministro per il
tesoro.
 

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