Legge Ordinaria n. 624 del 23/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1952)
Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  domande  per  la  concessione  dei contributi di cui all'art. 1
lettere  h)  ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere
presentate  all'Ufficio  del  genio  civile competente per territorio
entro il 31 dicembre 1952.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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