Legge Ordinaria n. 636 del 17/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1952)
Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, e' ratificato.
 

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