Legge Ordinaria n. 74 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1952)
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  imprenditori commerciali, le societa', anche se non esercitano
una  attivita'  commerciale,  e  gli  altri enti tenuti a redigere il
bilancio  possono  procedere,  non  oltre  il bilancio e l'inventario
relativi  all'esercizio  successivo  a  quello  in corso alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  alla  rivalutazione per
conguaglio  monetario  delle attivita' esistenti nel loro patrimonio,
sulla  base  di  coefficienti  non  superiori a quelli indicati nella
annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.
  La   rivalutazione  dei  titoli  azionari  puo',  tuttavia,  essere
effettuata  anche  oltre  tale  termine,  purche'  entro  l'esercizio
successivo  a  quello  in cui la societa' emittente ha proceduto alla
rivalutazione delle proprie attivita'.
  Le  singole  attivita'  valutate  al  prezzo di costo o di acquisto
possono essere iscritte per un importo noli superiore a detto prezzo,
moltiplicato  per  i coefficienti previsti nei primo comma. In nessun
caso   la   rivalutazione   puo'  superare  i  valori  effettivamente
attribuibili  ai  beni  con riguardo alla loro consistenza, alla loro
capacita'  produttiva  e  alla  effettiva  possibilita'  di economica
utilizzazione nella gestione dell'impresa.
  Allorche'  si  procede  alla  rivalutazione delle attivita' debbono
essere  rivalutati  anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che
siano   stati   ammessi   in   detrazione   dal  reddito  lordo,  con
l'applicazione  dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla
presente  legge,  in  relazione  all'epoca  nella  quale  sono  stati
costituiti.
  Per  le attivita' valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento
del  mercato  o  delle  quotazioni,  la  rivalutazione per conguaglio
monetario puo' essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il
prezzo  desunto  dall'andamento  del  mercato o delle quotazioni e il
prezzo  di  acquisto  o  di  costo  moltiplicato  per  i coefficienti
previsti  nel  primo  comma.  Per  le  materie  prime  e per le merci
rimangono ferme le norme contenute nell'art. 8 della legge 11 gennaio
1951, n. 25.
  Per  la  rivalutazione  delle  attivita'  effettuate  ai  sensi del
presente  articolo  e per i relativi ammortamenti, gli amministratori
ed   il   Collegio   sindacale   sono   tenuti  all'osservanza  delle
disposizioni   dell'art.  3,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.
 

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