Legge Ordinaria n. 747 del 20/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1952)
Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi dovuti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per  i dipendenti Statali in base all'art. 19 della legge 21 novembre
1945,  n.  722,  per  la  "Gestione  assistenza sanitaria" ed in base
all'art.  15  della  legge  19  gennaio 1942, n. 22, per la "Gestione
indennita'  ed  assegni  ai salariati" successivamente modificate dal
decreto  legislativo  12  febbraio  1948,  n.  147,  sono corrisposti
all'Ente  stesso  direttamente  dalle  Amministrazioni centrali dello
Stato e dalle Aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici
centrali e periferici.
  A  tal  fine,  le  ragionerie  centrali  e gli altri uffici ad esse
corrispondenti,    provvederanno    all'anticipato    versamento   da
effettuarsi  entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio
finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo
complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli
stipendi   e  delle  retribuzioni  comunque  denominate  soggette  ai
contributi  stessi,  mediante  emissione  di  mandati  diretti  sulla
Tesoreria  centrale  da  estinguersi  con  accreditamento a favore di
conti  correnti  infruttiferi  presso la predetta Tesoreria intestati
rispettivamente,  all'E.P.A.S.  -  Gestione assistenza sanitaria - ed
all'E.N.P.A.S. - Gestione indennita' ed assegni ai salariati.
  Per  quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese
comunque  non  assoggettabili ai contributi di cui al primo comma, la
quota  di  stanziamento imponibile sara' determinata dalle ragionerie
centrali presso le singole Amministrazioni con criteri semplificativi
in base a valutazione media sull'intero stanziamento.
  L'E.N.P.A.S.  effettuera'  i prelevamenti dai conti correnti di cui
al secondo comma in relazione alle proprie necessita' di cassa.
  Le  norme  di  cui sopra si applicano anche alle Amministrazioni di
Stato con ordinamento autonomo ed alle Amministrazioni ed Enti il cui
personale  sia  comunque  assistito  dall'E.N.P.A.S.  per mezzo delle
rispettive gestioni sopra indicate.
 

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