Legge Ordinaria n. 764 del 30/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1952)
Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle societa'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sino   al   30   giugno  1954,  sono  subordinate  alla  preventiva
autorizzazione  del  Ministro  per  il  tesoro,  di  concerto  con il
Ministro  per  l'industria  e  per  il  commercio, le costituzioni di
societa' con capitale superiore a 250 milioni di lire.
  Sono  pure  subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di
capitale  non  gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa'
stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo
l'entrata  in  vigore della presente legge, superino nel complesso la
somma di 250 milioni di lire.
  E'  salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.
1400,  convertito  nella  legge  7  aprile 1938, n. 636, e successive
modificazioni,  riflettenti  la  difesa del risparmio e la disciplina
del credito.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 giugno 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA
                                                    - ZOLI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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