Legge Ordinaria n. 79 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1952)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a provvedere alla
sopraelevazione  dell'edificio  di  sua proprieta' in via Goito, sede
dei propri uffici.
  Alla  spesa  prevista  in 250 milioni, si fara' fronte con prelievo
dal  fondo  di  riserva della Cassa depositi e prestiti, in deroga al
comma  secondo  dell'art.  253  del libro I, parte I, del testo unico
approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 febbraio 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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