Legge Ordinaria n. 148 del 31/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1953)
Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Al  testo  unico  delle  leggi  per  l'elezione  della  Camera  dei
Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  I. - Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente articolo 16-bis: 
  "I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti  alle  elezioni
possono   effettuare   il   collegamento   delle   liste   da    essi
rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento  debbono
essere reciproche. 
  "Il collegamento  e'  ammesso  unicamente  tra  partiti,  gruppi  e
movimenti  politici  che  abbiano   presentato   liste   con   eguale
contrassegno  in  almeno  cinque  circoscrizioni.  Le   liste   della
circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta
sono ammesse al collegamento anche se non siano state  presentate  in
altre circoscrizioni. 
  "La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con  atto
autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario  ovvero  dalla
Direzione  del  partito,  del  gruppo  o  del  movimento  politico  e
depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno  precedente  quello
della votazione, presso l'Ufficio centrale  nazionale,  costituito  a
termini dell'art. 15. Le  dichiarazioni  di  collegamento  fatte  dai
dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le  candidature
aventi lo stesso contrassegno. 
  "Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli
Uffici centrali  circoscrizionali  comunicano  l'elenco  delle  liste
ammesse, con un  esemplare  del  relativo  contrassegno,  all'Ufficio
centrale nazionale. 
  Quest'ultimo,  accertata  la   regolarita'   delle   dichiarazioni,
provvede,  entro  il  ventesimo  giorno   precedente   quello   della
votazione, alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'elenco
dei collegamenti ammessi". 
  II. - Dopo il terzo comma dell'art. 54  del  testo  unico  predetto
sono inseriti i seguenti: 
  "L'Ufficio  centrale   circoscrizionale,   determinata   la   cifra
elettorale  di  ciascuna  lista,  la  comunica  all'Ufficio  centrale
nazionale, rimettendo un estratto del verbale  a  mezzo  di  corriere
speciale. Indi procede alla determinazione  della  cifra  individuale
dei singoli candidati. 
  "L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di
tutte  le  circoscrizioni,  determina  il  totale  dei  voti   validi
attribuiti a tutte  le  liste  e  la  cifra  elettorale  dei  gruppi,
costituita dalla somma delle cifre elettorali delle  liste  collegate
nel medesimo gruppo. 
  "Nel caso in cui un gruppo di liste collegate abbia  conseguito  la
meta' piu' uno del totale dei  voti  validi  attribuiti  a  tutte  le
liste, l'Ufficio centrale nazionale  assegna  al  gruppo  380  seggi.
Procede, quindi, al riparto dei seggi nelle circoscrizioni e,  a  tal
fine, divide  la  cifra  elettorale  del  gruppo  suddetto  per  380,
ottenendo il  quoziente  nazionale  di  maggioranza;  successivamente
determina il quoziente nazionale di  minoranza  dividendo  il  totale
delle cifre elettorali di tutte le altre liste per 209. 
  "L'Ufficio  divide,  quindi,  il  totale  dei  voti  riportati   in
ciascuna, circoscrizione dalle liste del gruppo di maggioranza per il
quoziente nazionale di maggioranza, ottenendo  l'indice  relativo  ai
seggi da  attribuire  nella  circoscrizione  alle  liste  del  gruppo
suddetto.  Analogamente  determina  l'indice  relativo  ai  seggi  da
attribuire nella circoscrizione a tutte le altre  liste.  Moltiplica,
poi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma dei due indici. 
Quello dei due quozienti ottenuti che  contenga  una  cifra  decimale
superiore a 50, e' arrotondato all'unita' superiore; qualora la cifra
decimale sia uguale a 50,  il  seggio  rimasto  da  attribuire  viene
assegnato alle  liste  del  gruppo  di  maggioranza  o  a  quelle  di
minoranza che abbiano ottenuto nella circoscrizione  complessivamente
il maggior numero di voti; a parita' di voti, e' attribuito  mediante
sorteggio. 
  "Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutte le circoscrizioni  al  gruppo  delle  liste  di  maggioranza
corrisponda a 380 e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei
seggi al gruppo delle liste di maggioranza di  quelle  circoscrizioni
nelle quali le cifre decimali degli  indici  per  l'attribuzione  dei
seggi siano risultate piu' prossime a 50, detraendo altrettanti seggi
dal numero di quelli che, a norma  del  comma  precedente,  avrebbero
dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della  circoscrizione
medesima. Analogamente procede nel caso in cui il  numero  dei  seggi
assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 209. 
  "Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede  al
riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine: 
    1) determina la cifra elettorale  nazionale  di  ciascuna  lista,
costituita dalla somma delle  cifre  elettorali  di  tutte  le  liste
aventi lo stesso contrassegno; 
    2) attribuisce, quindi, a ciascuna  delle  liste  del  gruppo  di
maggioranza, tanti seggi  quante  volte  il  quoziente  nazionale  di
maggioranza risulti contenuto nella  cifra  elettorale  nazionale  di
ciascuna lista; i seggi eventualmente restanti sono  attribuiti  alle
liste del gruppo per le quali la  divisione  abbia  dato  i  maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che  abbia  ottenuto
la maggiore cifra, elettorale  nazionale.  Con  le  stesse  modalita'
procede  alla  ripartizione  dei  seggi  spettanti  alle   liste   di
minoranza; 
    3) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e
quella delle liste di minoranza,  disponendole  in  ordine  crescente
secondo le rispettive cifre elettorali nazionali. 
  "Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle  singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua
le seguenti operazioni: 
    1)  determina  il  quoziente  circoscrizionale  di   maggioranza,
dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo  di
maggioranza per il numero dei  seggi  assegnati  al  gruppo  medesimo
nella circoscrizione; 
    2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il
quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a
ciascuna lista; 
    3) assegna a ciascuna lista i seggi rispondenti alla parte intera
degli indici conseguiti dalla  lista  nelle  varie  circoscrizioni  e
controlla se la somma di tali seggi non superi il  numero  dei  seggi
spettanti alla lista ai sensi del n 2. del comma precedente; 
    4) dispone secondo una,  graduatoria  decrescente,  per  ciascuna
lista le cifre decimali degli indici da essa ottenuti in ogni singola
circoscrizione. A parita' di cifre decinali  precede  quella  che  si
riferisce ad un quoziente circoscrizionale maggiore; 
    5) qualora una lista con l'assegnazione  di  cui  al  n.  8,  del
presente comma, superi il numero dei  seggi  ad  essa  attribuiti  ai
sensi del n. 2 del comma precedente, l'Ufficio toglie successivamente
a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la  lista
stessa ha conseguito le minori cifre decimali; 
    6) qualora, invece, con l'assegnazione precedente, una lista  non
abbia ottenuto il numero dei seggi ad essa spettanti  e  sino  a  che
tale numero  non  venga  raggiunto,  l'Ufficio  proclama  eletti,  in
collegio unico nazionale, i candidati della lista  medesima  che,  in
ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori  cifre
decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la piu' alta
cifra individuale tra i candidati che non  risultino  gia'  eletti  a
seguito dell'assegnazione di seggi di cui al precedente n. 3. 
  Esaurita la graduatoria delle cifre  decimali,  se  il  numero  dei
seggi spettanti non  risulta  ancora  raggiunto,  l'Ufficio  proclama
successivamente  eletti,  sempre  in  collegio  unico  nazionale,   i
candidati che hanno conseguito la piu' alta cifra  individuale  nelle
circoscrizioni ove la lista ha ottenuto il maggior  numero  di  voti,
sino a raggiungere il numero dei seggi attribuiti alla lista. 
  "L'Ufficio   procede,   quindi,   con    le    stesse    modalita',
all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi  spettanti  a
tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza. 
  "Compiute le  suddette  operazioni,  l'Ufficio  centrale  nazionale
comunica agli Uffici  centrali  circoscrizionali,  mediante  invio  a
mezzo di corriere speciale da un estratto del verbale, il numero  dei
seggi spettante alle singole liste della circoscrizione e il numero e
la lista dei candidati della circoscrizione che risultano  eletti  in
collegio unico nazionale. 
  "Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la meta'
piu' uno del totale dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per
i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente  ad  un  numero  di
seggi non inferiore  a  380,  l'Ufficio  centrale  nazionale  ne  da'
notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali  procedono  al
riparto proporzionale dei seggi assegnati a  ciascuna  circoscrizione
tra tutte le liste, della circoscrizione stessa secondo le  modalita'
stabilite nei comma seguenti". 
  III. - L'art. 59 del testo unico predetto e' abrogato e  sostituito
dal seguente: 
  "L'Ufficio centrale nazionale divide la somma  dei  voti  residuati
delle  liste  che  hanno  raggiunto  il  quoziente  in   almeno   una
circoscrizione  per  il  numero  dei  seggi  rimasti  da   assegnare,
ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale. 
  "Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste  aventi  lo  stesso
contrassegno, la somma dei voti  residuati  delle  liste  medesime  e
divide tale somma per  il  quoziente  di  cui  al  comma  precedente,
ottenendo il numero  dei  seggi  da  assegnare  al  gruppo.  I  seggi
restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a  quel  gruppo
che  abbia  maggiori  voti  residuati  e  Successivamente   l'Ufficio
centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di  liste
aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in  cui  colloca,
per ciascuna circoscrizione, l'eletto che  ha  ottenuto  la  maggiore
cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine  decrescente
secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per
il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna  graduatoria  fino  a
concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a termini
del comma precedente. 
  "Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto  dell'art.
57". 
  IV. - Per la elezione  uninominale  nel  Collegio  "Valle  d'Aosta"
rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del  testo  unico
predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini  della
determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del  punto
II della presente legge, nonche' della cifra elettorale  dei  gruppi,
si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati  nella
prima votazione. 
  V. - Il numero dei componenti la Camera dei  Deputati,  determinato
in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati
pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, e' di 590. 
  La  tabella  A  allegata  al  testo  unico  approvato  con  decreto
Presidenziale  5  febbraio  1948,  n.  26,   nella   parte   relativa
all'assegnazione dei seggi spettanti a  ciascuna  circoscrizione,  e'
sostituita da quella annessa alla presente legge. 
  La  presente  legge  entra  in  vigore   nel   giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 31 marzo 1953 
 
                               EINAUDI 
 
                         DE GASPERI - SCELBA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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