Legge Ordinaria n. 306 del 09/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1953)
Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  del  decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 1472,
concernente   provvedimenti   per  gli  ufficiali  gia'  in  servizio
permanente effettivo ed i sottufficiali gia' in carriera continuativa
mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e successive modificazioni,
sono  estese,  in quanto applicabili, agli ufficiali, sottufficiali e
guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
 

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