Legge Ordinaria n. 462 del 28/06/1953 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1953)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a
quando  siano  approvati  per  legge e non oltre il 31 agosto 1953, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1953-54  secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e
con  le  disposizioni  e  modalita'  previste nei relativi disegni di
legge,  costituenti  il  progetto  di bilancio per l'anno finanziario
medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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