Legge Ordinaria n. 76 del 15/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1953)
Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianita' e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  Le  guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia con almeno 15
anni  di  effettivo  servizio  nel  Corpo,  che abbiano dato prova di
adeguata   capacita',  diligenza  e  buona  condotta  e  non  abbiano
riportato  nell'ultimo  triennio  punizioni  superiori alla consegna,
possono  conseguire  la  promozione a vicebrigadiere per anzianita' e
merito.
  Tali  promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a
prescindere  dal  relativo  limite  di  eta',  in  seguito  all'esito
favorevole  di  un  apposito  esperimento  ed il loro numero non puo'
superare  il  decimo  dei  posti  di  organico  vacanti  nel grado di
vicebrigadiere.
  La  presente  legge  ha  efficacia  per il periodo di un triennio a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI
                                                    PELLA - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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