Legge Ordinaria n. 920 del 18/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1953)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
    a)  per  ogni  reato, non militare o finanziario, per il quale e'
stabilita  una  pena  detentiva  non  superiore nel massimo a quattro
anni,  sola  o  congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena
pecuniaria.
  L'amnistia  non si applica ai delitti di: istigazione di militari a
disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla
Nazione  italiana;  vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello
Stato;  corruzione,  di  cui  al  libro secondo, titolo secondo, capo
primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art.
318,  capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa
testimonianza;  falsa  perizia  o interpretazione; frode processuale;
commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di
libidine  violenti;  pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di
minorenni;  istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531
e  532  del  Codice  penale;  tratta  di  donne  e  di minori a norma
dell'art.  535  del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle
disposizioni penali per il controllo delle armi;
    b)  per  tutti  i  reati  preveduti  dal regio decreto - legge 22
aprile  1943,  n.  245,  e  sue successive modificazioni, nonche' per
tutti  i  reati  preveduti  da  leggi  antecedenti  e  successive  al
decreto-legge  anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli
ammassi e dei contingentamenti;
    c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
    d)  per  i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli
articoli  146,  147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di
guerra,  commessi  dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto
non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;
    e)  per  ogni  reato, non militare o finanziario, per il quale e'
stabilita  una  pena  detentiva non superiore nel massimo a sei anni,
sola  o  congiunta  a  pena  pecuniaria,  commesso  da minori di anni
diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);
    f) per i reati finanziari preveduti:
      1)  dalle  leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione,
per  i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire
cinquantamila;
      2)  dalle  leggi  sul  monopolio  dei  sali e dei tabacchi, sul
chinino  dello  Stato,  sugli  apparecchi  automatici di accensione e
pietrine  focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e
monopolio  delle  cartine  e  tubetti  per sigarette, per i quali sia
comminata  la  multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non
superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.
  L'amnistia   e'   estesa  alle  infrazioni  prevedute  dalle  leggi
sull'imposta  generale  sull'entrata,  quando  esse siano connesse ai
reati preveduti nel precedente comma.
 

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