Legge Ordinaria n. 938 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1953)
Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in
dipendenza   delle  alluvioni  verificatesi  nello  autunno  1953  in
Calabria:
    a)  agli  interventi  di  pronto  soccorso,  ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
    b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello
Stato;
    c)  al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al
ripristino  delle  opere  idrauliche  di  terza  categoria non ancora
consegnate  ai  consorzi  ai  sensi  dell'art.  44 del testo unico 25
luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e
dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248;
    d)  alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre
opere  igieniche,  di scuole materne ed elementari, di case comunali,
di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali,
comunali e provinciali;
    e)  alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie
bisognose e senza tetto;
    f)  alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici
destinati  direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprieta'
di   province,  comuni  ed  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza;
    g)  alla  concessione  di  contributi in ragione del 50 per cento
della   spesa   riconosciuta   ammissibile   per   la  riparazione  e
ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;
    h)  alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione
o  ricostruzione  di  fabbricati  urbani  di  proprieta'  privata  di
qualsiasi natura e destinazione.
  I   contributi   di   cui   alla   lettera   h)  saranno  calcolati
sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione
e   ricostruzione.  Le  spese  di  ricostruzione  saranno  ammesse  a
contributo  limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di
piani  non  superiore  a  quelli dell'edificio distrutto, assicurando
pero',  alle  case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali
di  abitabilita'  anche in rapporto all'entita' del nucleo familiare.
Nel   caso   dagli   uffici   del  Genio  civile  fosse  riconosciuto
indispensabile   lo  spostamento  di  ubicazione  per  l'edificio  da
ricostruire,   sara'  ammessa  a  contributo  l'eventuale  spesa  per
l'acquisto  del  nuovo  suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati,
per  pubblica utilita', l'immediata occupazione e l'esproprio secondo
le  norme  vigenti  per  le  opere  pubbliche. La misura dei predetti
contributi  sara'  pari al 90 per cento della spesa per edifici prima
composti  di  non  piu' di tre vani utili, del 70 per cento per tutti
gli altri.
  Il  contributo  di  cui  al  comma  precedente non potra' superare,
complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario.
  Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti
lettere  g)  ed  h)  debbono  essere presentate all'ufficio del Genio
civile  competente  per  territorio,  in  carta libera, entro un anno
dalla data di pubblicazione della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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