Legge Ordinaria n. 968 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953 (suppl. ord. n. 1))
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Indennizzi e contributi per danni di guerra

  Limiti  territoriali della legge ai cittadini italiani ed agli enti
e societa' di nazionalita' italiana sono concessi, con le modalita' e
nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per
la  perdita,  la  distruzione  o  il  danneggiamento di cose mobili o
immobili in dipendenza di un fatto di guerra.
  L'indennizzo   o   il  contributo  vengono  concessi  per  i  danni
verificatisi  nel  territorio  dello Stato e nel Territorio Libero di
Trieste,  nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio
dello   Stato,   nei   territori  dell'Africa  gia'  sottoposti  alla
sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.
  Per  i  danni  verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il
contributo  sono  concessi  limitatamente  ai  casi e alle condizioni
previsti dall'art. 52.
  Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai
galleggianti  ed  ai  relativi  carichi  ammessi  ai  benefici  della
presente  legge,  questi  sono concessi qualunque sia la localita' in
cui i danni si sono verificati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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