Legge Ordinaria n. 1077 del 03/11/1954 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1954)
Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre
1949,  n.  993,  che  autorizza  il Governo a sospendere i dazi della
vigente  tariffa  doganale  o  ad  applicarli  in  misura ridotta, e'
prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo
medesimo.
  Il  Governo  e'  inoltre  autorizzato,  fino  alla  stessa data, ad
apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della
vigente  tariffa  le  aggiunte  e  le modificazioni che si rendessero
necessarie:
    a)  per  agevolarne  l'inquadramento  nella nomenclatura prevista
dalla  Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
    b)  per  rendere definitive norme temporanee emanate per la prima
applicazione della nuova tariffa;
    c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonche' per il
coordinamento   di  esso  con  le  disposizioni  concernenti  tributi
applicabili  sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e
con gli accordi internazionali.
  Le  modificazioni  e  le  aggiunte  di  cui al precedente comma non
potranno  determinare  l'applicazione  di dazi piu' elevati di quelli
previsti  dalla  tariffa  generale per le merci comprese nelle voci o
considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.
 

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