Legge Ordinaria n. 110 del 08/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1954)
Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito
nell'art.  21,  primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923,
n.  501,  convertito  nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473, quale
ammontare   complessivo   dei  contributi  dovuti  dagli  industriali
fabbricanti  di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e
animali   per   le  spese  necessarie  all'applicazione  del  decreto
predetto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 aprile 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - VILLABRUNA -
                                                  TREMELLONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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