Legge Ordinaria n. 1123 del 22/11/1954 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1954)
Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529,
e' sostituito dal seguente:
  "L'Azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici e' autorizzata a
provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:
    a)  nelle  frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai
1000 abitanti;
    b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1000 ed i
500  abitanti,  siano  distanti  piu' di 5 chilometri dal piu' vicino
posto telefonico pubblico;.
    c)  in  quei  nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di
almeno  300  unita',  distribuita in abitazioni entro un perimetro il
cui  diametro  non  ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non
inferiore  ai  600  metri  sul  livello  del mare e distino piu' di 5
chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;
    d)  nelle  frazioni  di cui alle lettere b) e e), anche se aventi
una  distanza  dal  piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a
quella  ivi  prevista  ed  altitudine  inferiore ai 600 metri, quando
concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;
    e)  negli  scali  ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal
piu'  vicino  posto  telefonico  pubblico.  I  nuovi posti telefonici
previsti  dalla  presente  disposizione  sono installati ciascuno nei
locali  stessi  della  stazione  a  tal  uopo  gratuitamente  forniti
dall'Amministrazione delle ferrovie".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1954

                               EINAUDI

                                             SCELBA - CASSIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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