Legge Ordinaria n. 1150 del 10/11/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1954, n. 288)
Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito nella legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di
apparecchi  radio-riceventi  atti  o  adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni  o  delle  diffusioni  televisive, costituisce licenza
d'uso  ed  e'  soggetto  alla  tassa di concessione governativa nelle
seguenti misure:
    a)  per  ogni  abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno
solare;
    b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per
anno  solare;  tale  aliquota  comprende  anche  la  tassa dovuta per
l'abbonamento  alle  radioaudizioni,  connesso con l'abbonamento alle
trasmissioni televisive.
  Alle   stesse   tasse  sono  soggetti  gli  speciali  contratti  di
abbonamento  conclusi  dall'Ente concessionario e le licenze speciali
gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni,
fatta  eccezione  per  i contratti con pubblici esercizi, ai quali si
applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.
  Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione
installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o
su  navi,  la tassa di concessione governativa e' dovuta nella misura
di lire 5000 annue.
  E'  abrogato  l'ultimo  comma  dell'art.  3  del  decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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