Legge Ordinaria n. 1220 del 20/12/1954 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1955)
Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  corresponsione  ai sottufficiali, alle guardie
scelte  ed  alle  guardie  del  Corpo  forestale  dello  Stato  degli
arretrati  della  razione  viveri,  in  natura o in contanti (secondo
rateo),  dal  1  luglio  1947  al 1 luglio 1948, prevista dall'ultimo
comma  dell'art.  5  del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, in
combinazione  con  gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929,
n. 1997, e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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