Legge Ordinaria n. 1244 del 04/12/1954 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1955)
Disciplina delle cooperative di emigrazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Statuto delle cooperative di emigrazione).

  Lo   statuto  delle  societa'  cooperative  che  si  propongono  la
emigrazione  all'estero  dei  propri  soci per gestire ivi imprese in
forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del
Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve
contenere le seguenti clausole:
    a)  i  versamenti  dei  soci  in  conto  capitale  debbono essere
impiegati   esclusivamente   per   le   spese   di   costituzione  ed
organizzazione  dell'ente  e  per quelle inerenti allo studio ed alla
preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;
    b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione
dello  spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono
essere depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico o
di  interesse  nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo
di  tali  somme  e'  subordinato  ad autorizzazione del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale. E' fatta eccezione per una quota
non  superiore  al  10  per  cento,  che  puo'  essere impiegata, con
consenso  del  socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione,
per le spese di cui al presente comma;
    c)  gli  amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura
non  inferiore  al  decimo  del capitale sociale, ed in ogni caso non
inferiore a lire 500.000.
  Tale  cauzione  puo'  essere  prestata  mediante deposito presso un
Istituto  di  credito  di  diritto pubblico o di interesse nazionale,
oppure  mediante  ipoteca  o  fidejussione bancaria. Essa puo' essere
svincolata  solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto
a  giudizio  insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  il  quale  provvede  all'uopo  mediante proprio decreto. La
statuto  delle  societa'  cooperative  suddette  deve  in  ogni  caso
contenere  l'indicazione  del  Paese  o  dei  Paesi  esteri nei quali
dovrebbero  essere  avviati  i soci, nonche' della attivita' che esse
intendono ivi esercitare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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