Legge Ordinaria n. 189 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1954)
Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.   21  del  regio  decreto-legge  23  aprile  1925,  n.  520,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il fondo di
riserva  per  le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e
dei telegrafi, e' sostituito dal seguente:
  "E'   istituito  un  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste
dell'Azienda  autonoma  delle  poste  e  dei  telegrafi,  formato  da
assegnazioni   annue   dell'uno   per   cento   sui   prodotti  lordi
dell'esercizio  e  destinato  a somministrare le somme necessarie per
imprevisti  ed  urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono
farsi,  eccezionalmente,  prelevazioni  anche per la sistemazione del
bilancio  qualora,  in  dipendenza della realizzazione di introiti in
misura  inferiore  alle  previsioni, la gestione venga a risultare in
disavanzo.  Le  somme  di  spettanza  del fondo sono versate in conto
corrente al Tesoro.
  Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di
lire  800.000.000,  salvo  a  ristabilirle,  in  tutto  o  in  parte,
allorche'  le  somme  accumulate  siano divenute inferiori alla cifra
predetta.
  Le  prelevazioni  di  somme  dal  fondo  di  riserva  per  le spese
impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o
ad  un  capitolo  nuovo,  sono fatte con decreti del Presidente della
Repubblica   su   proposta   del   Ministro   per   le   poste  e  le
telecomunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  per il tesoro. I
decreti  suddetti  sono  comunicati  al Parlamento, insieme col conto
consuntivo.
  Delle  somme  fornite  nell'anno,  il  fondo  sara' reintegrato con
appositi   stanziamenti   nei   bilanci   degli  esercizi  finanziari
successivi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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