Legge Ordinaria n. 382 del 05/06/1954 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1954)
Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  puo' disporre con
effetto dal 1 luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di
lavori  per  la  riparazione  e  ricostruzione  di opere pubbliche di
bonifica  danneggiate  o distrutte in conseguenza di azioni belliche,
in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944,
n.  339,  modificato  dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491,
ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1954

                               EINAUDI

                                               SCELBA - MEDICI - GAVA

                                               Visto,              il
Guardasigilli: DE PIETRO
 

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