Legge Ordinaria n. 551 del 13/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1954)
Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione  concernente  la  sospensione  del pagamento delle
imposte  straordinarie  sul  patrimonio, contenuta nell'art. 3, comma
primo,  della  legge  21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento
delle  indennita'  per  i terreni espropriati ai sensi della legge 12
maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica
anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1
gennaio 1948.
  La  sospensione  del  pagamento deve essere chiesta agli Uffici del
registro  ai quali e' stata presentata la denunzia di successione nei
termini  stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al
giorno  in cui e' disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico
corrispondenti all'indennita' di espropriazione.
  L'autorita' giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la
consegna  dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta
all'Ufficio del registro competente per la riscossione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
MEDICI - DE PIETRO -
GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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