Legge Ordinaria n. 625 del 31/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1954)
Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  Istituti  talassografici  di cui all'art. 27, primo comma, del
decreto  legislativo  1  marzo  1945, n. 82, enti di diritto pubblico
sottoposti    alla   vigilanza   ed   alla   tutela   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  assumono  la  denominazione  di
Istituti  sperimentali  talassografici.  Essi  hanno  il  compito  di
effettuare  studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica
dei  mari,  allo  scopo  di  contribuire alla migliore conoscenza dei
problemi  che  interessano  il  piu' efficiente e produttivo sviluppo
dell'industria  della pesca nel quadro delle necessita' economiche ed
alimentari della Nazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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