Legge Ordinaria n. 1065 del 09/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1955)
Modifica dell'art. 411 del Codice civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo  il  secondo  periodo  del secondo comma dell'articolo 411 del
Codice civile, e' aggiunto il seguente:
  "L'affiliazione  non  puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza
il  consenso  dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore
che  sia  stato  affiliato  a  seguito  di affidamento da parte di un
Istituto  di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati
motivi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 novembre 1955

                               GRONCHI

                                                         SEGNI - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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