Legge Ordinaria n. 1119 del 09/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1955)
Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  per  il  totale  riassorbimento  delle  unita'  di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al
31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31
dicembre 1958.
  Il  riassorbimento  stesso  dovra' essere effettuato in modo che la
eccedenza  rispetto  alla  pianta  di  cui  all'allegato  1 del regio
decreto  12  ottobre  1942,  n.  1210,  venga eliminata in ragione di
ventiquattro  posti  entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti
entro  il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31
dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 novembre 1955

                               GRONCHI

                                              SEGNI - GAVA - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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