Legge Ordinaria n. 160 del 19/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1955)
Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assunzione  dei  professori incaricati ha luogo mediante concorsi
per   titoli   cui  possono  partecipare  i  professori  forniti  del
prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione
all'albo  s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non
abilitanti  in  base  ai quali, per effetto di disposizione speciale,
sia stata disposta l'iscrizione stessa.
  Le  domande  sono presentate al provveditore agli studi, secondo le
modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal  Ministro  per la pubblica
istruzione.
  Non e' ammessa la presentazione di domande in piu' di due Province.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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