Legge Ordinaria n. 266 del 09/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1955)
Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese
a  favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1 gennaio
1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti
in  Italia  per  persecuzioni  razziali o politiche del nazifascismo,
ovvero  per  eventi  bellici,  ed  abbiano,  dopo  il 30 aprile 1946,
ottenuto la cittadinanza italiana.
  La  presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 3
della  legge  18 dicembre 1951, n. 1515, deve essere effettuata entro
il  termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 aprile 1955

                               EINAUDI

                                                      SCELBA - ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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