Legge Ordinaria n. 1005 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1956)
Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la
sistemazione  straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50
per   cento  annuo  della  spesa  riconosciuta  necessaria,  prevista
dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi
finanziari   1953-54   e  1954-55,  e'  prorogata  per  cinque  anni,
limitatamente  al completamento delle opere stradali per le quali era
stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso
soltanto parzialmente.
  Conseguentemente  e'  prorogata  per  lo stesso periodo di tempo la
disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere
di cui sopra.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - ROMITA -
                                                    TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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