Legge Ordinaria n. 1305 del 19/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1956)
Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  far  parte  delle  Sezioni  giurisdizionali ordinarie e speciali
della    Corte    dei    conti   possono   essere   destinati   anche
vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali
sono relatori.
  Vice  referendari  sono  altresi'  addetti all'ufficio del pubblico
ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni.
  Funzionari  del  ruolo di gruppo B della Corte dei conti esercitano
presso le sezioni giurisdizionali le mansioni di segretari.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 novembre 1956


                          GRONCHI
                                                SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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