Legge Ordinaria n. 1416 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1956)
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  stabiliti  dal  decreto  legislativo  luogotenenziale 7
giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409,
dagli  articoli  13,  14,  16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408,
nonche'  dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  prorogati  al  31
dicembre  1957,  ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle
stesse leggi.
  E'  altresi'  prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini dell'esenzione
venticinquennale   dall'imposta   sui  fabbricati  e  dalle  relative
sovrimposte,  il  termine  di  costruzione,  di  cui  al  comma primo
dell'art.  71  del  testo  unico  28 aprile 1938, n. 1165, modificato
dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
  La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956


             GRONCHI
                                             SEGNI - ZOLI - ANDREOTTI
                                              - ROMITA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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