Legge Ordinaria n. 1433 del 29/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1957)
Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   il  personale  statale  in  attivita'  di  servizio,  il  cui
trattamento  economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392
e  successive  modificazioni,  gli stipendi sono fissati, a decorrere
dal  1  luglio  1956,  nelle  misure  stabilite  dalle  tabelle 1 e 2
allegate alla presente legge restando, dalla medesima data, soppresso
l'assegno integrativo di cui all'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n.
318.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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