Legge Ordinaria n. 1465 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1957)
Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27,
secondo  comma,  della  legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i
Comitati  direttivi  degli  agenti  di cambio dovranno ultimare, agli
effetti  dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954,
i  procedimenti  di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei
titoli  che,  pur  essendo  quotati,  non  hanno  riportato nell'anno
precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali
di compenso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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