Legge Ordinaria n. 1533 del 29/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1957)
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione   contro   le  malattie  e'  obbligatoria  per  gli
artigiani.
  Agli  effetti  della  presente  legge  sono considerati artigiani i
titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2
e  3  della  legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica
dell'artigianato.
  Sono  esclusi  gli  artigiani  ed  i familiari a carico che abbiano
diritto  all'assistenza  sanitaria  obbligatoria  per qualsiasi altro
titolo.  Tuttavia  gli  assistiti  per  altro titolo hanno diritto di
optare  tra  l'assistenza  di  cui  godono  e  quella  concessa dalla
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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