Legge Ordinaria n. 168 del 28/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1956)
Provvidenze per la stampa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo  dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta   dalle   cartiere   nazionali,   dai  loro  consorzi  e  dagli
importatori,  previsto  dall'art. 1, lettera b) della legge 13 giugno
1940,  n.  868,  e' stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in
vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento.
  Il  diritto  di  rivalsa  verso i compratori viene esercitato dalle
cartiere  nazionali  o loro consorzi e dagli importatori nella misura
del  2,50  per  cento  dell'importo  netto  delle  fatture  emesse  a
decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
  Il  contributo  dovuto  allo  stesso  Ente  dagli importatori e dai
produttori   di   cellulosa   destinata  ad  impieghi  diversi  dalla
fabbricazione  di fibre tessili artificiali e' stabilito, a decorrere
dal  giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 2,50
al chilogrammo.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
col  Ministro  per  l'industria  e  per il commercio, potranno essere
modificate  le  misure  degli  anzidetti  contributi, purche' entro i
limiti  massimi  stabiliti  nel  primo e nel terzo comma del presente
articolo unico.
 Restano ferme, sia per i contributi che per il diritto di rivalsa:
    a)  relativamente al periodo dal 1 marzo 1945 al 31 dicembre 1945
l'aliquota   stabilita  dal  decreto  Ministeriale  12  giugno  1945,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 luglio 1945;
    b)  relativamente  al  periodo  dal  1 gennaio 1946 al 15 gennaio
1951, l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 29 dicembre 1945,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1946.
  Resta  ugualmente ferma per le durate indicate alle lettere a) e b)
del  comma precedente la misura del contributo previsto dalla lettera
d) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868.
  Il  contributo  dovuto  all'Ente, ai sensi dell'art. 1, lettera b),
della  legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, per il periodo che
va  dal  16  gennaio  1951  al  giorno  dell'entrata  in vigore della
presente legge, nella misura del 2,70 per cento.
  Per  il  periodo  sopra  indicato  il  diritto  di  rivalsa verso i
compratori  puo'  essere  esercitato  dalle cartiere nazionali o loro
consorzi  e dagli importatori solo sino alla concorrenza dell'uno per
cento dell'importo netto delle fatture.
  Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di
cellulosa  destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre
tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lettera d), della legge 13
giugno 1940, n. 868, e' stabilito nelle seguenti misure:
    a)  dal  16  gennaio  1951  al  31  dicembre 1952 in lire 5,40 al
chilogrammo;
    b)  a  decorrere dal 1 gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata
in vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo.
  L'Ente  provvedera',  entro  il  termine  massimo  di  cinque  anni
dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  a  rimborsare  ai
contribuenti  le  somme  da  essi  versate  in  eccedenza alla misura
indicata nel comma precedente.
  Nei confronti dei contribuenti che non abbiano versato i contributi
o  li  abbiano  versati  in misura inferiore, l'Ente provvedera' alla
riscossione dei contributi stessi coi mezzi indicati nell'art. 16 del
decreto   Ministeriale  3  luglio  1940,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 17 luglio 1940.
  I  contributi versati per cessioni di carta destinata alla editoria
scolastica   e   culturale,   che  siano  effettuate  successivamente
all'entrata  in vigore della presente legge; verranno rimborsati agli
editori  secondo modalita' da determinarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'industria e
commercio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - CORTESE

                                                      Visto        il
Guardasigilli: MORO
 

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