Legge Ordinaria n. 288 del 29/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1956)
Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica, sicurezza
provvedono  all'inquadramento,  all'istruzione e alla disciplina, del
personale  del Corpo stesso, nonche' alla gestione amministrativa dei
reparti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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